Urti Project & Consulting è uno studio multidisciplinare di ingegneria ed architettura che si occupa della progettazione e coordinamento dei cantieri edili, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio, il tutto supportato da elevate competenze tecniche e da modellazioni BIM per la risoluzione preventiva delle problematiche costruttive e manutentive.
“It will never happen to me”
(Edward John Smith, Comandante del Titanic)

Urti Project & Consulting supporta privati ed imprese nella direzione dei lavori di opere pubbliche e private, garantendo il rispetto delle tempistiche, della normativa di settore e delle condizioni contrattuali. Ci occupiamo del progetto del cantiere e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 90 del D.Lgs. 81/2008), della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi (art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008) e della redazione di tutta la documentazione progettuale e di cantiere prevista dalla normativa (elaborato tecnico della copertura, tavola tecnica degli scavi, progetto del ponteggio e Pi.M.U.S., rischi specifici).
Qualche cenno in più...
Il Direttore dei Lavori, nominato dal committente (o dalla stazione appaltante) tutela gli interessi della Committenza nei confronti dell’impresa e di terzi controllando la buona riuscita delle opere in tutte le fasi del loro svolgersi. Le mansioni svolte dal Direttore dei Lavori riguardano il controllo tecnico dei lavori (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite), la conformità delle opere rispetto al progetto, la conformità normativa e la verifica contabile-amministrativa.
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP - art. 89 del DLgs 81/2008), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del DLgs 81/2008, redige il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo dell’opera; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE - art. 89 del DLgs 81/2008) ne garantisce dinamicamente l’attuazione per tutta la durata dei lavori, coordinando e verificando il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.
Progetto del ponteggio e PIMUS
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l’obbligo del datore di lavoro di redigere il PiMUS, rispettando i contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII, per tutti i cantieri in cui si ricorre al ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Esso rappresenta lo strumento di lavoro per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. L’art. 133 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 dispone che i ponteggi aventi altezza superiore a 20 m o difformi dagli schemi-tipo dell’autorizzazione ministeriale debbano essere oggetto di calcolo strutturale. "Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici ad elementi prefabbricati di altezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità".
Le istruzioni si articolano su quattro paragrafi; il 4° paragrafo specifica le verifiche da effettuare sul ponteggio e richiede che siano effettuate verifiche di resistenza e di stabilità di tutti gli elementi del ponteggio: montanti, traversi, diagonali di facciata, diagonali in pianta, parapetti, giunti, basette regolabili, etc.
Elaborato tecnico della copertura
L’elaborato tecnico della copertura contiene l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli altri interventi successivi già previsti o programmati. E’ predisposto in fase progettuale dal coordinatore della progettazione (art.91 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i, allegato XVI), adeguato nel corso dei lavori dal coordinatore per l’esecuzione (art. 92 paragrafo b del D. Lgs. n. 81/08 s.m.ii.) ed aggiornato a cura del committente (D.Lgs. n. 81/08 s.m.i, allegato XVI) a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere che non prevedono la designazione del coordinatore della progettazione, il committente deve incaricare un tecnico abilitato per la sua elaborazione.
“Think of fire before it starts”

La Prevenzione Incendi riguarda sia le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (riportate nell’allegato I al DPR 151/2011) sia quelle non direttamente soggette a controllo ed ha l’obiettivo di minimizzare il rischio incendio e prevedere le misure di prevenzione e protezione che limitino il più possibile i danni alle persone, alle cose e all’ambiente.
L’iter amministrativo e tecnico parte da un’analisi dell’attività soggetta finalizzata alla valutazione del rischio incendio e si chiude con la presentazione della SCIA Antincendio ai Vigili del Fuoco, passando per la realizzazione di un progetto.
Qualche cenno in più...
Ai sensi della normativa di settore vigente (DPR 151/2011, allegato I) le attività soggette certificato prevenzione incendi vengono classificate in tre categorie: quelle in classe A non richiedono l’approvazione del progetto (che è allegato direttamente alla SCIA antincendio) mentre per le attività di categoria B e C i progetti antincendio devono essere preliminarmente sottoposti ad una richiesta di valutazione da parte dei funzionari del Comando Provinciale VV.F.; le attività sono soggette a controlli attraverso visite tecniche (sempre ed entro 60 giorni per le attività in categoria C, a campione per le attività in categorie A e B). L’inizio attività è contestuale alla presentazione della SCIA e non occorre attendere il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del comando dei Vigili del Fuoco.
Laddove vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.) non consentano l’applicazione integrale delle disposizioni delle norme tecniche di riferimento è possibile applicare i principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering) che, mediante la modellazione degli scenari d’incendio, permettono l’individuazione di misure di sicurezza equivalenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga (art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012) che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili.
Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C) deve inviare al Comando di VV.F. la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni; per un numero limitato di attività è prevista una cadenza di 10 anni.
“E’ ciò che pensiamo già di sapere, che ci impedisce di imparare cose nuove”Cloude Bernad

Urti Project & Consulting opera nel settore della consulenza e della formazione, supportando le aziende nell’ottemperanza di quanto richiesto dal disposto normativo in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla formazione dei lavoratori. Offriamo un servizio disegnato sulle reali, specifiche esigenze della singola azienda che va dall’analisi della realtà produttiva, alla redazione e successivo periodico aggiornamento del documento di valutazione dei rischi sino all’organizzazione di corsi di formazione specifici, resi obbligatori dalla legge.
Nel dettaglio, siamo al tuo fianco per:
- predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi e piani di sicurezza per tutti i settori ATECO;
- assunzione dell'incarico di RSPP per tutti i settori ATECO;
- rilievi strumentali e ambientali per la sicurezza sul lavoro;
- verifica impianti elettrici di messa a terra - DPR 462/01;
- indagini sulla presenza di amianto;
- piani di emergenza e antincendio;
- attività di informazione sui rischi e aggiornamento normativo;
- attività formativa e corsi di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rilievi strumentali microclimatici, luminosità, rumori, fattori ergonomici;
- consulenza nell'individuazione e scelta dei dispositivi di protezione individuali;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- consulenza in ambito di tutela dell'ambiente;
- consulenza per enti pubblici ed amministrazioni scolastiche.
Qualche informazione in più..
La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal DLgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro (assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94) e prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private. Il D.Lgs 81/2008 contiene norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e di tutti coloro che possono essere equiparati ai lavoratori (ad esempio gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i volontari).
L’elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.Lgs 81/08 è l’obbligo della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro, cui spetta i compito di valutare sia i rischi generali d’impresa sia quelli specifici di ogni posizione di lavoro. La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (DVR), sempre presente in azienda, che deve contenere, tra l’alto, i criteri adottati per la valutazione, le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione, la programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per attuare le misure e i relativi ruoli dell’organizzazione aziendale nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici.
In alcune situazioni lavorative, oltre al DVR deve essere predisposto anche un documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
“Come nel corpo nessun membro è trascurato nella sua rispondenza funzionale così nell’edificio l’impulso alla bellezza non deve esaurirsi in una sola parte, ma prevederlo tutto in un accordo globale”
L.B. Alberti De re Aedificatoria

La progettazione integrata è un approccio progettuale che concepisce l’edificio come un unico ed inseparabile organismo valutato attraverso il suo intero ciclo di vita, in cui le interazioni delle varie parti si influenzano l’una con l’altra determinando le singole scelte. La progettazione integrata identifica, quindi, una sintesi tra il processo progettuale, le soluzioni tecniche ed il risultato finale e prevede la collaborazione tra tutti gli attori del processo edilizio (committente, progettisti, consulenti ed eventualmente anche futuri occupanti) già nelle fasi iniziali della progettazione al fine di implementare soluzioni architettoniche integrate e condivise che garantiscano il raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti.
Una gestione ottimale della progettazione integrata si ottiene utilizzando un di software BIM, acronimo di “Building Information Modeling” ovvero Modello di Informazioni di un Edificio. Utilizzando un software BIM si ha a disposizione un modello architettonico, geometrico e tridimensionale dell’opera, ricco di dati e informazioni, usato per predire il consumo energetico, le prestazioni strutturali, i costi, definire la pianificazione dei lavori, identificando immediatamente eventuali conflitti tra le componenti costruttive. Si riducono così drasticamente i rischi di natura progettuale che si manifestano in fase costruttiva ed i relativi extracosti.
A costruzione ultimata, l’archivio di informazioni integrate su strutture ed impianti permette una gestione ottimale per tutta la vita dell’opera (nell’ambito del Property e del Facility Managment), consentendone un esercizio più fluido ed efficace e fornendo tutti i dati necessari per definirne, all’ultimo, la “fine” (demolizione e smaltimento o recupero tramite ristrutturazione) del manufatto.