Nella bozza del Decreto Legge sulle Semplificazioni, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana, viene modificato l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si interviene in diversi punti del Decreto Rilancio, introducendo importanti novità che riguardano l’Ecobonus.
La prima misura, presente nella bozza fortemente voluta dal Ministro della Transizione Ecologica, è la tanto attesa proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2023. Ma la proroga, per ora, resta in stand by.
Un altro punto importante riguarda l’estensione della maxi detrazione agli interventi effettuati sugli immobili con categoria catastale D/2, ovvero alberghi, hotel, pensioni, agriturismi, bed and breakfast e altre strutture turistiche.
Una novità inserita nella bozza aggiornata al 21 maggio, riguarda la possibilità di accedere al Superbonus del 110% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari. Vengono eliminati i requisiti dell’indipendenza funzionale e della necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno e si inserisce un chiarimento sulla definizione di impianto termico, ovvero “qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
Viene inoltre sostituito il comma 13-ter che interessa le asseverazioni tecniche sulla definizione di “Stato legittimo” dell’immobile, una condizione necessaria per accedere agli interventi di qualificazione. In considerazione che in edifici plurifamiliari la presenza di irregolarità urbanistiche in una singola unità immobiliare blocca i lavori su tutti gli altri, viene proposta una nuova norma che permettere di rilasciare lo “stato legittimo” con riferimento alla singola unità abitativa oggetto degli interventi dell’ Ecobonus. Con esclusione degli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici, essi si devono qualificare come manutenzione straordinaria e sono realizzabili con la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CILA). In pratica, sarà sufficiente il titolo edilizio e l’autodichiarazione per gli edifici costruiti prima dell’1/9/1967. A far decadere il beneficio fiscale, oltre alla mancata presentazione della CILA, sarà la realizzazione di interventi diversi da quelli comunicati, l’assenza dell’attestazione dei dati sulla costruzione o la falsità della dichiarazione.