Lo scorso anno, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza (11715/2022) che ha chiarito le differenze tra le strutture amovibili e temporanee.
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che le strutture amovibili non sono necessariamente temporanee, e che per capire se una struttura amovibile è anche temporanea bisogna valutare il suo effettivo utilizzo nel tempo.
Nel caso specifico di un gestore di un lido balneare che ha realizzato delle strutture amovibili in legno e ha chiesto la loro rimodulazione, la Soprintendenza si è opposta perché, in base al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica iniziale, le opere dovevano essere rimosse dopo l’estate. Il Consiglio di Stato ha sostenuto che le strutture amovibili considerate erano prive dei permessi necessari e ha negato l’autorizzazione alla loro rimodulazione.
Inoltre, la sentenza ha anche osservato che le autorizzazioni per le strutture amovibili hanno una validità annuale e non stagionale, il che significa che la prospettiva di utilizzo economico del sito è più ampia e non limitata alla sola stagione estiva.
Di conseguenza, il fatto che una struttura sia amovibile non significa automaticamente che sia temporanea, ma piuttosto che può essere spostata o rimossa in modo rapido e facile. La sentenza ha anche sottolineato che la Soprintendenza può esprimersi sulla compatibilità paesaggistica delle strutture amovibili, ma non ha il potere di determinare se una struttura amovibile è temporanea o meno, poiché questo va oltre le sue competenze.
Infine, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza di rispettare i permessi necessari per le strutture amovibili e temporanee, per evitare di incorrere in violazioni e sanzioni.
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