Il Sismabonus è l’agevolazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). Si tratta di una detrazione Irpef che viene riconosciuta ai privati e società che effettuano lavori antisismici per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi. I lavori devono essere realizzati su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità: zone 1, 2 e zona 3 (rimane esclusa la sola zona 4).
In base all’ art. 16-bis del Tuir del DPR 917/1986, gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
E’ possibile ottenere il Sismabonus ordinario nei centri storici, anche su singole unità strutturali?
La Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in materia di applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58, lo scorso 14 luglio ha fornito chiarimenti in merito agli interventi strutturali su aggregati edilizi.
La Commissione, interpellata per far fronte ai dubbi degli operatori e dell’Agenzia delle Entrate, ritiene ammissibile la fattibilità di interventi locali per ridurre il rischio sismico, qualora opportunamente realizzati, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.
Tra gli interventi ammessi alle detrazioni, rientrano gli interventi sulle coperture, gli interventi di riparazione o locali che consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura e gli interventi sugli elementi strutturali quali il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti. Ad esempio pareti murarie, pareti e travi o solai, l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, componenti prefabbricati.
Inoltre la Commissione ha precisato che rientrano anche gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono beneficiare degli sgravi fiscali nel caso rispettino la volumetria iniziale e l’area di sedime o presentino un lieve spostamento rispetto alla superficie del terreno originaria.
Contattaci al telefono o invia una mail.
Rimani in contatto con noi su Facebook e Twitter