Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
La Camera dei Deputati ha approvato la Legge di Bilancio 2022 con importanti novità in merito al Superbonus 110% e alle agevolazioni fiscali relative all’ambito edilizio.
Le modifiche principali riguardano due documenti necessari per usufruire del superbonus 110%: il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi, obbligatori (seppur con modalità differenti) anche per bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus.
Decreto Antifrodi (dl 157/2021)
Il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, in vigore dal 12 novembre 2021, ha introdotto alcune misure allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia nell’ambito del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020.
La legge di bilancio ha assorbito il cosiddetto decreto Antifrodi (dl 157/2021), che ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità di prezzi per tutti i bonus edilizi se si opta per cessione del credito o sconto in fattura (mentre prima serviva solo per il Superbonus 110%).
Differenze tra visto di conformità e asseverazione
Prima di fare chiarezza sulle nuove regole, diamo qualche specificazione tecnica. Il visto di conformità è quel documento elaborato da un professionista abilitato, necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte, per ottenere i bonus edilizi. L’asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l’asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere ai bonus e la congruità delle spese sostenute.
Visto di conformità per il Superbonus, i nuovi obblighi
La prima novità riguarda l’obbligo del visto di conformità. Il documento per il superbonus, necessario anche nel caso in cui l’incentivo sia utilizzato come detrazione in dichiarazione, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
L’estensione dell’obbligo di visto di conformità, con pochissime eccezioni, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021. Questo criterio temporale vale per le persone fisiche, esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa. Anche, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
Le novità per gli atri bonus, diversi dal Superbonus
Per gli altri bonus edilizi la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, e certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori.
Quando è obbligatorio il visto di conformità
Alcune precisazioni sulla fase di comunicazione dei documenti:
- L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021;
- Le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese;
- L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
Superbonus, chiarimenti sull’asseverazione della congruità delle spese
Oltre al visto di conformità, il Decreto Antifrodi dispone che è necessaria anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Infatti, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione riguarda la congruità delle spese ma non i requisiti tecnici dell’intervento.
Nello specifico, la manovra dispone che ai fini dello sconto in fattura/cessione del credito. Non è necessario né il visto di conformità né l’asseverazione sulla congruità delle spese per gli interventi rientranti nella c.d edilizia libera, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne quelli relativi al Bonus Facciate. La stessa apertura è prevista per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Per edilizia libera si intendono gli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (Circolare 7/2021).
Controlli preventivi
La Circolare 16/E del 29 novembre 2021 si sofferma sui controlli previsti dal decreto nel caso di specifici profili di rischio. L’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche, per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
In conclusione, il decreto antifrodi rappresenta certamente un buon strumento per cercare di scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti. Esiste però una soluzione che sta a monte, ovvero stare molto attenti, condomini e amministratori, alle ditte a cui rivolgersi. Occorre dare fiducia a professionisti di comprovata serietà e in questo caso, onestà, nell’esercizio della propria professione. Su questi Valori si basa la nostra azienda, la Urti RE Project Srl, che ogni giorno mette con entusiasmo la propria esperienza al vostro servizio! E’ possibile rivolgersi alla nostra azienda per l’apposizione del visto di conformità tecnico.