Chi commissiona un lavoro edile (proprietario, inquilino, amministratore di condominio, etc.), sia che si tratti di una semplice manutenzione (ammodernamento di un bagno o di una cucina, spostamento di tramezzi, rifacimento delle facciate, etc.), sia che si tratti di un intervento più complesso (nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o recupero statico-funzionale), nel momento stesso in cui affida i lavori a terzi assume il ruolo di committente dei lavori.
Il committente, in edilizia, è pertanto il soggetto che ha il potere decisionale ed economico sull’opera e per conto del quale l’opera viene realizzata; la normativa di settore gli impone quindi un ruolo attivo e responsabile nella promozione e nel controllo della sicurezza durante l’intera durata dei lavori, con conseguenti sanzioni – di carattere penale – in caso di inadempienza.
Quali sono gli obblighi del committente?
La risposta non è immediata perché dipende da a quanti e a quali soggetti economici vengono affidati i lavori. Tralasciando i casi meno frequenti negli appalti privati (ATI tra imprese o tra lavoratori autonomi; impresa affidataria diversa dall’esecutrice, etc.), si possono individuare quattro casi principali:
- Lavori affidati ad una sola impresa esecutrice;
- Lavori affidati ad un’impresa e ad uno o più lavoratori autonomi;
- Lavori affidati a uno o più lavoratori autonomi;
- Lavori affidati a due o più imprese.
Il primo caso si verifica quando tutte le lavorazioni vengono affidate ad una sola impresa, che si impegna a fornire l’opera completa in ogni sua parte avendo in organico tutte le figure necessarie all’esecuzione dei lavori appaltati (elettricisti, serramentisti, idraulici, pittori, etc.). In tal caso il committente è tenuto verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria in relazione alle opere da eseguire e, pertanto, ad acquisire ed analizzare (quantomeno) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e un’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti in materia di salute e sicurezza (formazione dei lavoratori, responsabili dei lavoratori, idoneità alla mansione, etc). Per cantieri di entità significativa è inoltre previsto, in capo al committente, l’obbligo di trasmettere all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare all’apertura del cantiere.
Il secondo ed il terzo caso si verificano quando le opere vengono affidate in parte ad impresa e in parte a lavoratori autonomi oppure a più lavoratori autonomi che concorrono, autonomamente, al completamento dell’opera. E’ qui da ricordare che il lavoratore autonomo è il “libero professionista” del cantiere edile, ovvero è colui che svolge la sua attività senza dipendenti e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro. In tale ipotesi, il committente dovrà verificare l’idoneità all’esecuzione del lavoro di tutti gli attori del processo edilizio ed acquisire, per le imprese, la documentazione di cui al punto precedente e per ciascun lavoratore autonomo l’iscrizione alla Camera di Commercio (con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto), il DURC, la documentazione attestante la conformità di macchine ed attrezzature, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione e i dati attestanti la formazione per la mansione da svolgere e la relativa idoneità sanitaria.
E’ da evidenziare che nel caso in cui le imprese e/o i lavoratori autonomi non abbiano i suddetti requisiti i lavori non possono essere affidati e, in mancanza, il committente può incorrere in sanzioni penali. Ancora, per tutti i cantieri di durata superiore a cinque giorni il committente deve acquisire dall’impresa, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo Sicurezza (POS), relativo allo specifico cantiere ed alle specifiche lavorazioni a farsi.
Quando i lavori vengono affidati a due o più imprese (ad esempio, impresa che monta e smonta il ponteggio ed una seconda che lo usa per eseguire lavori in quota), il committente ha l’obbligo di nominare i coordinatori in materia di sicurezza e salute in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Le due figure professionali di coordinatore in fase di progettazione (che deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) ed in fase di esecuzione (che controlla che il PSC venga attuato e rispettato nelle sue prescrizioni), possono essere assunte dallo stesso professionista (che può coincidere anche col progettista), purché in possesso di specifiche competenze.
La normativa prevede, pertanto, obblighi precisi per il committente che necessitano, a loro volta, di specifiche competenze: un privato è in grado di valutare, ad esempio, l’idoneità di un’impresa allo svolgimento del lavoro, l’avvenuta formazione dei lavoratori o la corretta redazione del piano operativo di sicurezza?
Come può quindi rispettare l’obbligo normativo il committente che non ha una formazione specifica in materia?
La normativa dà facoltà al committente che non sia in grado di assolvere a tutti gli obblighi di nominare un soggetto, definito “responsabile dei lavori”, che lo sostituisce in toto nei suoi compiti e responsabilità. Si tratta di un tecnico in possesso delle necessarie qualifiche che, formalmente incaricato dal committente, lo esonera integralmente dalle responsabilità di natura civilistica e penale connesse agli adempimenti degli obblighi di salute e sicurezza in cantiere.
Urti Project&Consulting ha al proprio interno professionisti in possesso delle necessarie qualifiche per assumere l’incarico di responsabile dei lavori e garantire il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza delle maestranze e ad assicurare il rispetto delle tempistiche e la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate.
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Fonti:
- Decreto Legislativo 81/08 e ss. mm. e ii. , art. 15, 88, 89, 90, 96, 99, allegati XII e XVII.
- Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 29149 del 10 agosto 2006
- Cassazione, sez. III penale, sentenza 21995 del 19 maggio 2003