Prima casa under 36, sono pronte le istruzioni per ottenere il bonus previsto dal DL Sostegni bis. Entro il 30 giugno 2022 i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40 mila euro, possono acquistare un’abitazione beneficiando di agevolazioni fiscali.
La circolare n. 12 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 14 ottobre 2021, fornisce un focus sui requisiti per l’accesso alle agevolazione previste dall’articolo 64 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:
– ai beneficiari spetta l’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro;
– per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d’immobili a uso abitativo si ha l’esenzione dall’imposta sostitutiva.
Il bonus spetta a coloro che:
– non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto è stipulato;
– hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinaria o corrente non superiore a 40.000 euro annui. Il richiedente deve essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità. Oppure deve aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto;
– il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box e la cantina. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato. Anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere comunque al beneficio.
L’ agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un immobile appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico) e deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o la deve trasferire entro 18 mesi dall’acquisto.
La circolare 12/E attesta, anche, l’esclusione dall’agevolazione dei contratti preliminari di compravendita con versamento della caparra, ma si potrà sempre chiedere il rimborso per il recupero dell’imposta.
In caso di co-acquisto di un bene immobile a uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota. Si calcola in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.
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