Con la risposta all’ interpello n. 765 del 9 novembre2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sui limiti di spesa relativi al superbonus 110% per gli edifici unifamiliari, correggendo un precedente parere (n.568 del 30 agosto 2021).
L’AdE fa riferimento alla circolare n.24/Edel 2020 e ricorda che la detrazione Superbonus 110% spetta anche in relazione agli interventi realizzati su edifici unifamiliari. Così, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso.
Per tali edifici, i limiti di spesa per ciascun intervento non devono essere moltiplicati per il numero delle pertinenze dell’edificio abitativo, ma si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Inoltre, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari, o la suddivisione di un’unità immobiliare, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Stesso criterio, come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020, va applicato anche ai fini del Superbonus: ciò significa che, nel caso riguardante un edificio residenziale unifamiliare composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze (il risultato dei lavori porterà a un cambiamento di destinazione d’uso del magazzino e alla creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3), i limiti di spesa a disposizione corrispondono a:
- 96.000 europer gli interventi antisismici considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali;
- 50.000 europer l’isolamento termico delle pareti esterne;
- 30.000 europer la sostituzione della centrale termica;
- 54.545 europer la sostituzione degli infissi;
- 2.400 europer ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico,
Quindi le due pertinenze, essendo in un edificio unifamiliare, rientrano nel massimale di spesa dell’unità abitativa e a nulla vale che una delle due venga convertita in unità residenziale: per il calcolo dei limiti va preso in esame l’edificio allo stato iniziale e non al termine.