Il Superbonus 110% è ammesso sugli immobili abusivi?
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato le regole per usufruire delle detrazioni fiscali ed ha fornito chiarimenti circa la possibilità di beneficiare del Superbonus per edifici con abusi edilizi. In presenza di un edificio legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo, eventuali abusi non devono essere indicati nella CILA e non costituiscono causa di impedimento per poter beneficiare del Superbonus. Ne consegue che anche gli immobili che presentano abusi edilizi rilevanti, ossia quelli che eccedono la soglia di tolleranza del 2%, possono accedere all’agevolazione del 110%.
Superbonus e stato legittimo
L’art.119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, come modificato dal Decreto Semplificazioni, prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediate la CILA.
La presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) non richiede più l’indicazione dell’attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia se l’immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967. Per beneficiare del Superbonus è stato messo a punto il modello CILAS, cioè una CILA Superbonus.
Superbonus 110: cause di decadenza
La decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- assenza dei dati richiesti (estremi del titolo edilizio);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
L’Amministrazione Finanziaria non può, quindi, negare il beneficio fiscale in ragione del (solo) fatto che l’immobile oggetto di interventi presenti abusi edilizi non sanati.
Cosa accade agli abusi edilizi?
La nuova CILA non è certamente idonea a legittimare eventuali difformità dell’immobile rispetto al progetto, le quali potranno essere accertate dagli enti preposti al controllo. Quindi il legislatore ha voluto operare una separazione tra la disciplina urbanistica e quella fiscale. L’abuso edilizio, presente su un immobile legittimamente edificato, non blocca più il superbonus 110% ma esso rimane tale e non viene affatto sanato.