Il codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) prescrive che per gli interventi edilizi da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è obbligatoria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione competente alla tutela del vincolo (generalmente il comune, delegato dalla regione, con parere vincolante della Soprintendenza), finalizzata ad accertare la compatibilità dell’intervento proposto con le ragioni di tutela del paesaggio.
In linea generale, sussiste pertanto l’obbligo di sottoporre all’ente competente i progetti degli interventi edilizi da eseguire in area vincolata; l’attuale formulazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 individua, tuttavia, trentuno categorie di intervento edilizio ritenute “di lieve entità” escluse dal regime dell’autorizzazione paesaggistica, la cui esecuzione è pertanto subordinata alla sola disciplina edilizia (permesso di costruire, SCIA o CILA).
Il criterio della lieve entità poggia su tre presupposti:
- la non percepibilità esterna dell’intervento;
- l’innocuità, intesa come incapacità dell’intervento di arrecare anche in astratto pregiudizio al paesaggio;
- la facile amovibilità o la temporaneità dell’opera, tale da escludere che essa costituisca trasformazione stabile e permanente del territorio.
Sono quindi esclusi dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi non visibili dall’esterno del fabbricato: manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico o adeguamento sismico e restauro conservativo, compresi gli interventi di accorpamento e frazionamento di unità immobiliari e gli interventi di mutamento della destinazione d’uso.
Sono analogamente esclusi gli interventi di manutenzione, rifacimento o modifica delle finiture esterne del fabbricato, se eseguiti nel rispetto dei piani del colore eventualmente vigenti e delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni e manti di copertura, realizzazione, modifica o chiusura di aperture (finestre, vetrine), oltre alle opere di finitura degli spazi esterni pertinenziali al fabbricato (marciapiedi, aiuole, arredo urbano, cancelli, recinzioni, muri di cinta o di sostegno, etc.).
Rientrano altresì tra gli interventi liberi quelli volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di impianti tecnologici esterni ( parabole, pannelli solari termici o fotovoltaici) su prospetti secondari o integrati nelle coperture, la realizzazione di manufatti interrati (serbatoi, acquedotti, condotte, etc.), gli interventi di ingegneria naturalistica, le opere temporanee e le strutture non stabilmente ancorate al suolo (tende, pedane, ombrelloni, etc.)
Sono infine escluse le opere di demolizione integrale o parziale di edifici o impianti, la fedele ricostruzione e le varianti a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici, purché non eccedano il limite del due per cento delle misure approvate (altezza, volumetria, superficie coperta, etc).
Si tratta, in definitiva, di una corposa serie di interventi subordinati, anche in area vincolata, al solo provvedimento edilizio (permesso di costruire, SCIA o CILA), con consequenziale riduzione di tempistiche e costi.
Per saperne di più: contattaci
Fonti:
- Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), art. 149, 163.
- D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, allegato A
- Cassazione, sez. III penale, 21 aprile 2006, n. 14239;
- T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 672