Il 28 marzo 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e rappresenta una delle riforme che l’Italia doveva portare a termine entro il 31 marzo per vedersi staccare l’assegno da 19 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il testo, elaborato in tre mesi di lavoro dal Consiglio di Stato sotto la regia di Luigi Carbone e modificato dal Parlamento, contiene molte innovazioni e sostituisce ben 104 norme secondarie con 36 allegati.
Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici prevede numerose semplificazioni e novità per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e accelerare i processi di appalto. Uno dei principali obiettivi del codice è quello di ridurre la burocrazia e semplificare le procedure, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e garantire una maggiore trasparenza e concorrenza.
Il testo affronta tra gli altri i seguenti punti sensibili:
- La riqualificazione delle stazioni appaltanti
- La digitalizzazione di contratti e procedure
- Il tema dell’illecito professionale
Tra le principali novità del nuovo codice, spicca l’obbligo di ricorrere all’affidamento diretto per i lavori fino a 150mila euro, mentre per le forniture e i servizi sono previsti affidamenti diretti fino a 140mila euro. Per i lavori con un valore compreso tra 150mila euro e un milione di euro, si prevedono procedure negoziate senza bando con 5 inviti, mentre per i lavori fino alle soglie europee si possono utilizzare procedure negoziate senza bando con 10 inviti. In questo caso, è comunque possibile ricorrere alle gare d’appalto, anche senza adeguata motivazione. Per accelerare il passaggio dalla gara all’esecuzione della prestazione, il nuovo codice esclude l’applicazione del cosiddetto «stand still» (35 giorni di pausa dall’aggiudicazione al contratto) e prevede la firma del contratto entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Inoltre, il nuovo codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere ai partecipanti alle gare di presentare un “piano di prevenzione della corruzione”, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la legalità nelle procedure di appalto pubblico.
Il nuovo Codice formalizza inoltre l’addio al progetto definitivo e prevede la progettazione in materia di lavori pubblici suddivisa in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Torna a pieno titolo l’appalto integrato, che era stato vietato dal vecchio codice e poi recuperato tramite correttivi e decreti d’urgenza. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto a cascata, senza limiti.
L’articolo 62 del nuovo Codice degli appalti consente ai piccoli Comuni di affidare lavori o acquisire forniture e servizi senza ricorso alla gara fino a un valore massimo di 500mila euro. La norma si applica a tutte le stazioni appaltanti, ma per importi superiori alle soglie indicate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. La norma prevede anche l’iscrizione di diritto nella sezione delle stazioni appaltanti qualificate dell’Anac di una serie di enti, ma con riserva per i Comuni capoluogo di provincia e le Regioni.
Infatti, una delle principali novità del nuovo codice riguarda la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui l’Anac è titolare in via esclusiva. La piattaforma digitale entrerà in funzione dal 1 gennaio 2024 e consentirà alle stazioni appaltanti di comunicare tutti i propri dati per via telematica, a partire dal 1 luglio 2024. Una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione.
Uno dei capitoli più discussi del nuovo codice riguarda le norme sugli illeciti professionali gravi. L’articolo 98 prevede che tra le cause di esclusione da bandi e procedure ricadano solo reati per i quali sono previste le norme sugli illeciti professionali, eliminando la possibilità di escludere un operatore sulla base di “ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente”. Tuttavia, alcune fattispecie sono state limati per evitare una norma troppo arbitraria in merito agli illeciti professionali gravi. In particolare, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva.
Il nuovo Codice disciplina la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi, al fine di allineare la disciplina a quella degli appalti di lavori. È prevista anche una forte innovazione per le società di attestazioni (Soa), con l’introduzione di nuovi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac a rilasciare l’attestazione di qualificazione.
Il nuovo Codice prevede anche un meccanismo ordinario di revisione prezzi per i lavori pubblici, che scatterà se la variazione dei costi dell’opera sarà superiore al 5% dell’importo complessivo e coprirà l’80% della variazione. La revisione si baserà sugli indici Istat sui costi di costruzione per i lavori e sugli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per i contratti di servizi e forniture.