Il 15 aprile 2022 è entrato in vigore il decreto Prezzi del ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che fissa i nuovi massimali unitari agevolabili per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi “minori”. L’asseverazione della congruità della spesa ammessa al superbonus e agli altri interventi di risparmio energetico, deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari DEI o ai prezzari regionali, sia rispetto al DM 14 febbraio 2022, DM costi massimi.
Il MiTE ha pubblicato sul portale Enea 6 utilissime Faq che chiariscono eventuali dubbi in merito alle agevolazioni per gli edifici.
Asseverazione congruità interventi energetici
L’asseverazione della congruità delle spese è richiesta:
- per chi usufruisce del Superbonus sotto forma di detrazione Irpef o scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- per chi usufruisce degli altri bonus edilizi attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sono escluse dall’obbligo dell’osservazione:
- le opere classificate come edilizia libera;
- gli interventi agevoli con ecobonus, bonus ristrutturazione e sismabonus, di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Composizione e utilizzo nuovi costi massimi
Le Faq spiegano quali voci, relative alle opere compiute, sono comprese nella tabella dei costi massimi specifici, allegata al Decreto Prezzi (DM 14 febbraio 2022). I costi massimi, spiega la Faq numero 2, si riferiscono “all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella”. I prezzi massimi del Decreto del MiTE non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali e i costi di installazione e manodopera. Per l’Iva bisogna fare riferimento alla normativa di settore, per le prestazioni professionali al Decreto Parametri bis (DM 17 giugno 2016).
Modalità di calcolo del prezzo “finito” dei beni indicati nell’Allegato A al Decreto MiTE
Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle Entrate. Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Analisi dei prezzi
In assenza di una voce di costo pertinente agli interventi effettuati nei vari prezzari utilizzabili, il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).
Procedura asseverazione costi
L’asseverazione della congruità delle spese deve avvenire sulla base dei costi massimi per tipologia di intervento indicati nel Decreto Prezzi del Mite e dei prezzari (regionali e DEI) indicati nel Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020). I costi massimi del Decreto MiTE devono essere utilizzati per verificare la congruità dei prezzi dei prodotti impiegati per la realizzazione dell’opera compiuta.
Ma per realizzare l’opera entrano in gioco anche altre voci di costo, come la manodopera per l’installazione, le opere provvisionali (compresi i ponteggi) e la sicurezza: per verificare la congruità di tali costi si devono utilizzare i prezzari regionali e DEI.
In altre parole, la congruità della spesa sostenuta per l’opera compiuta (fornitura e installazione) andrà verificata sulla base dei prezzari, mentre la congruità della spesa sostenuta per la sola fornitura dei beni andrà verificata sulla base del DM MiTE
Verifica spesa complessiva interventi di ecobonus senza asseverazione congruità
Per gli interventi agevolati con l’ecobonus per i quali non è richiesta l’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico deve comunque verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.