A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in considerazione del conseguente rallentamento dell’attività amministrativa degli uffici pubblici, il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. #CuraItalia) ha previsto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020.
Sospensione che al momento va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
Nel dettaglio, con riferimento alle attività edilizie, l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevede:
- Termini di validità e decadenza permesso di costruire: I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
- SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
- Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
- Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
- Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.
- Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.
- Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi: Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
- Effetti sul silenzio-assenso e silenzio diniego: La sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio dei termini amministrativi vale anche «per i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento», il riferimento è alla formazione del silenzio-assenso o del silenzio-diniego.
E’ importante segnalare che il rinvio della scadenza non comprende la CILA, che è contemplata tra le “comunicazioni” e quindi non rientra tra i procedimenti amministrativi di SCIA e PdC.
Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Tra i certificati prorogati nella validità dal Decreto Cura Italia vi è anche il Documento unico di regolarità contributiva (Durc): i Durc online, i documenti attestanti la regolarità contributiva, che nel campo “scadenza validità” riportano una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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