La Corte di Giustizia Tributaria di Trieste ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria hanno la competenza per le controversie relative al superbonus del 110%, anche se questa materia non è specificamente menzionata tra gli atti impugnabili nel processo tributario. La sentenza è stata emessa in seguito a un ricorso presentato da un condominio che contestava l’annullamento della comunicazione per l’opzione al superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nella vicenda in questione, il condominio aveva eseguito lavori di riduzione del rischio sismico sull’edificio condominiale e aveva inviato una comunicazione di opzione al superbonus, che era stata accettata senza obiezioni dall’ufficio competente. Successivamente, quando il condominio aveva raggiunto il 60% di avanzamento dei lavori, l’amministrazione finanziaria aveva sospeso la comunicazione per valutare la sua regolarità, citando come motivazione il fatto che l’immobile fosse intestato a persone fisiche come un escamotage per ottenere il bonus. L’amministrazione finanziaria aveva anche contestato l’affermazione del condominio secondo cui la detrazione del superbonus sarebbe fruibile anche da soggetti titolari di reddito d’impresa, sostenendo che questa possibilità è riservata solo ai condomini e alle persone fisiche.
Nonostante i giudici abbiano respinto i ricorsi nel merito e riconosciuto le anomalie riscontrate dall’amministrazione finanziaria, hanno stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria hanno competenza sulla materia del superbonus del 110%, in conformità con la giurisprudenza consolidata che riconosce alla giustizia tributaria una competenza esclusiva e generale per le controversie fiscali di ogni tipo.
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