Proroga del Superbonus 110% per gli edifici e le villette unifamiliari
Legge n.234/2021. La Legge di Bilancio 2022, ha prorogato il Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari. Per usufruire del Superbonus, sotto forma di cessione del credito o lo sconto in fattura, il Fisco stabilisce che “l’esercizio della predetta opzione è subordinato alla condizione che ciascun Sal si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo”, oltre a chiarire che non devono essere emessi “più di due stati di avanzamento dei lavori”.
Cosa si intende per intervento complessivo
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n.791/2021, ha chiarito che la percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori anti sismici.
Per lo sconto in fattura e cessione del credito, il raggiungimento di un Sal pari al 30% del lavoro complessivo può essere verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus. I due interventi sono: efficientamento energetico e intervento antisismico.
Tuttavia, per beneficiare della proroga, il Sal del 30% va effettuato considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questi importati chiarimenti con la risposta n°53/2022 e nel corso di Telefisco 2022.
Calcolare l’intervento complessivo
Per calcolate l’intervento complessivo vanno considerati non solo gli importi che superano i vari limiti di spesa ammessi al bonus, ma anche quelli che sono agevolati con altri bonus diversi dal 110% e quelli non fiscalmente agevolati.
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