Buone notizie: Bonus Facciate 90% fino al 2022!

 Il bonus facciate 2021 prevede la detrazione pari al 90% delle spese sostenute (e certificate) per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Con la risposta all’interpello n.914-1549/2021 del 17 dicembre, la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la possibilità di beneficiare del bonus facciate del 90% purché venga pagata entro l’anno la fattura delle spese sostenute e pur non avendo ultimato i lavori.

Il nuovo parere reso dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate fa quindi marcia indietro rispetto a quanto indicato nel precedente interpello n.914-1430/2021 del 7 dicembre scorso, che condizionava la fruizione del Bonus Facciate del 90% al doppio vincolo del sostenimento delle spese e dell’ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 2021. Una chiusura legata alle disposizioni introdotte dal decreto anti-frodi n.157/2021 in merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Difatti, la circolare n.16/E/2021 dell’Agenzia delle entrate conferma quanto indicato in precedenza: “Una volta ottenuti l’asseverazione di congruità della spesa ed il visto di conformità rilasciata dai tecnici abilitati, sarà possibile procedere alla comunicazione telematica dell’opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo del 2022”.
Attenzione! Rispetto ai chiarimenti della direzione Centrale, la DRE Campania aggiunge che i lavori devono comunque essere iniziati entro fine anno.

Altro aspetto importante da ricordare per beneficiare del bonus è che bisogna pagare le spese con un bonifico bancario o postale. Nel versamento vanno tra l’altro indicati la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto della ditta che effettua i lavori. In generale, possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

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