Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo obbligo del CCNL
Lo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi.
Il nuovo obbligo è stato inserito nella Legge n. 51/2022 di conversione del D.L. n. 21/2022 (Decreto Energia) che con l’art. 23-bis ha modificato l’articolo 1, comma 43 -bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 ha fornito chiarimenti circa il nuovo obbligo di indicare il CCNL edile all’interno di fatture e atti di affidamento.
Requisiti dei contratti collettivi di lavoro
I lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, possono godere delle agevolazioni edilizie se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
L’obbligo è valido per interventi superiori ai 70 mila euro e, come specifica l’Agenzia delle Entrate, la cifra si riferisce al valore complessivo dell’opera.
Il committente, deve richiedere e verificare che nell’atto di affidamento siano indicati i contratti collettivi applicati dall’impresa. In caso contrario, si perde la detrazione fiscale.
I general contractor
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
Esclusioni
L’obbligo vale unicamente per le imprese che si avvalgono di lavoratori dipendenti. Sono esclusi i lavori edili eseguiti da imprenditori individuali che si avvalgono di collaboratori familiari o di soci che prestano la loro attività in modalità diversa da quella di lavoratore dipendente.
Le fatture
Il comma 43-bis della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Il contribuente che, per errore, non ha indicato il contratto collettivo nella fattura, in sede di richiesta del visto di conformità deve presentare un’autodichiarazione dell’impresa che attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura.
Bonus edilizi soggetti all’obbligo del contratto collettivo
La Circolare elenca le agevolazioni soggette all’obbligo del contratto collettivo. Si tratta di:
- Superbonus;
- Bonus ristrutturazioni;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Bonus facciate;
- Bonus verde;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Bonus 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Bonus mobili;
- Adeguamento degli ambienti di lavoro.