Bonus barriere architettoniche 2022

Cosa sono le barriere architettoniche

Con il termine “barriere architettoniche” si indicano tutti gli ostacoli (scale, porte strette, marciapiedi senza rampe) che non permettono la completa mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.

In Italia il riferimento normativo per l’eliminazione delle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Il decreto prevede tre livelli di qualità dello spazio costruito, che corrispondono a tre diversi ‘gradi’ di abbattimento delle barriere architettoniche: accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Cosa dice la Legge 13 circa le barriere architettoniche?

La Legge 13 stabilisce che almeno il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata devono risultare accessibili con un minimo di 1 unità per ogni intervento. Un edificio e le singole unità immobiliari che lo compongono possono essere raggiunte e percorse senza limitazione alcuna da una persona portatrice di handicap che si muove su sedia a ruote. Negli edifici con più di tre piani è obbligatoria l’installazione di un ascensore.

Agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Sono tre le agevolazioni che riguardano gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Oltre al bonus ristrutturazioni, la detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia dell’immobile disciplinata dall’articolo 16-bis comma 1, lettera del TUIR, in alcuni casi gli interventi sono agevolabili con una detrazione al 110%. I lavori rientrano tra gli interventi trainati del Superbonus. In altre parole, le spese sono agevolabili con la maxi detrazione del 110%, prevista dal decreto Rilancio, a patto che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova detrazione al 75%.

Bonus barriere architettoniche 75%

L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Si può fruire del cosiddetto “bonus barriere”, recuperando in 5 anni le somme in detrazione da portare in dichiarazione dei redditi. In alternativa si possono scegliere le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura.
I limiti massimi di spesa sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Rientrano gli interventi di automazione degli impianti, la domotica e le spese di smaltimento e bonifica dei materiali.

Quali sono gli interventi ammessi al Bonus 75%

Innanzitutto i lavori devono essere eseguiti su edifici esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata effettuata la richiesta di accatastamento. Sono esclusi dal beneficio i lavori eseguiti su immobili di nuova costruzione.
Le opere agevolabili sono le seguenti:

  • sostituzione o installazione di impianti finalizzati ad eliminare o a limitare, almeno per l’80%, la barriera architettonica che funge da ostacolo sulle parti comuni di edifici;
  • sostituzione o installazione di impianti su edifici unifamiliari.

In sostanza quegli interventi che consentono l’eliminazione degli ostacoli che si possono trovare presso edifici, che rendono difficile la mobilità e la vita in generale delle persone affette da una qualche condizione di disabilità.
Tali interventi possono essere eseguiti sulle parti comuni degli edifici oppure su edifici unifamiliari.
Anche le spese sostenute per lo smaltimento o la bonifica dei materiali e dell’impianto che è stato sostituito si possono portare in detrazione
Sono agevolabili altresì gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali all’abbattimento delle barriere.

Esempi di interventi ammessi

Dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rientrano nel beneficio fiscale:

  • le spese sostenute per installare ascensori e montacarichi;
  • i costi per l’installazione di elevatori esterni all’abitazione;
  • l’inserimento del servoscale;
  • la sostituzione di gradini con rampe interne ed esterne agli edifici;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici).

I potenziali beneficiari e le tipologie di edificio ammesse

I potenziali beneficiari del Bonus Barriere Architettoniche 2022 sono gli stessi che hanno la possibilità di richiedere il Superbonus 110%:

  • Condomini;
  • Persone Fisiche, per edifici unifamiliari oppure unità singole in edifici plurifamiliari;
  • IACP ed enti analoghi, incluse società “in house providing”;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per intervenire su immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci;
  • ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, per gli interventi che interessano immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • Titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, per le spese sulle parti comuni, se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale.

I requisiti da rispettare

Per avere accesso a questa detrazione, è previsto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
La Legge 9 gennaio 1989, n.13 recante “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (testo aggiornato e coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 – S.O. n. 47).
La Circolare Ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. recante “Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13” (Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 – S.O. n. 47).

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