Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 110% anche in casi di immobile ad uso abitativo costruito difformemente da quanto dichiarato nel progetto.
Durante una risposta ad un’interrogazione parlamentare alla Camera il 15 settembre 2021, il MEF ha dichiarato che, secondo quanto disposto al comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) gli interventi oggetti del Superbonus (tranne quelli di demolizione e costruzione) sono considerati di manutenzione straordinaria e realizzabili mediate comunicazioni di inizi lavori asseverata (CILA). Inoltre, la detrazione del 110% non è preclusa agli edifici con abusi edilizi, perché la presentazione della nuova CILAS (CILA Superbonus) non prevede l’attestazione dello stato legittimo.
Nel documento viene, quindi, separato l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia e restano possibili controlli delle amministrazioni comunicali in ambito urbanistico. Possono ottenere il Superbonus 110% i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili non ancora condonati.
Le modifiche al nuovo comma 13-ter prevedono che la decadenza del beneficio fiscale avvenga solo in alcuni casi specifici, che non prevedono la presenza di abusi edilizi:
- Mancata presentazione della CILA
- Interventi realizzati in difformità dalla CILA
- Assenze del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- Non corrispondenza al vero delle attestazioni
La semplificazione burocratica del decreto 77/2021 non sfocia quindi in un condono edilizio: “gli abusi rimangono tali, semplicemente non pregiudicano di poter fare l’intervento complessivo”.